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ORDINE n. 598 del 19 luglio 2010
§ Per la modifica e l’aggiunta della Procedura relativa alla dichiarazione mensile dei datori di lavoro riguardante la registrazione nominale degli assicurati e degli obblighi di pagamento al fondo delle assicurazioni contro la disoccupazione, approvata tramite l’Ordine del Ministro del Lavoro, della solidarietà e della famiglia n. 405/2004
§ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 555 del 6 agosto 2010
§ L’atto è entrato in vigore in data 6 agosto 2010 |
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Questo ordine è imposto dalle disposizioni dell’art. 1 dell’Ordinanza di Urgenza del Governon.4/2010 riguardante la regolamentazione di certe misure di protezione sociale per l’anno 2010 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale al numero 93 del 10 febbraio 2010:
Art.1
Dall’inizio di febbraio e fino al 31 dicembre 2010, durante il periodo di sospensione temporanea del contratto individuale di lavoro su iniziativa del datore di lavoro, nel caso dell’interruzione temporanea dell’attività in conformità con l’art. 52 comma (1) lett. d) dalla Legge n. 53/2003 – il Codice del lavoro, con le relative modifiche e completamenti ulteriori, prevede per i dipendenti coinvolti e che quindi beneficiano dell’indennità di almeno il 75% del stipendio di base corrispondente al posto di lavoro occupato, nonché per i relativi datori di lavoro, l’esenzione, per un periodo non superiore a 90 giorni, dal pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali previsti per legge. Le indennità si riferiscono ai diritti afferenti al periodo febbraio – dicembre 2010 incluso e all’art. 1 dell’Ordinanza di Urgenza del Governo n.13/2010 riguardante la regolamentazione delle misure per la creazione di nuovi posti di lavoro e la diminuzione della disoccupazione nell’anno 2010 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale al numero 136 del 1° marzo 2010:
Art. 1
Nel 2010, i datori di lavoro che assumono, per nuove posizioni, persone disoccupate inserite nel registro delle agenzie per l’occupazione della forza lavoro da almeno 3 mesi prima della data in cui si stabiliscono i rapporti di lavoro, secondo la presente ordinanza di urgenza, e mantengono tali rapporti per almeno 12 mesi, beneficiano dell’esenzione dal pagamento dei contributi delle assicurazioni sociali per tali figure per un periodo di 6 mesi dalla data del loro inquadramento.
L’esenzione dal pagamento del contributo dovuto dal datore di lavoro al fondo delle assicurazioni contro la disoccupazione, convenuta nelle condizioni previste dall’Ordinanza di Urgenza del Governo n. 13/2010, si dichiara tramite la compilazione con valori maggiori di zero nella rubrica “Esenzione contributi datore di lavoro” dell’allegato n. 2 della dichiarazione mensile consegnata all’Agenzia Provinciale per l’Occupazione della Forza Lavoro, “Informazioni datore di lavoro – sovvenzioni, esenzioni e riduzioni”.
Novità: i datori di lavoro hanno ora la possibilità di consegnare/trasmettere la dichiarazione in formato elettronico e tramite il servizio on-line per la consegna della dichiarazione mensile offerto dall’Agenzia Nazionale per l’Occupazione della Forza Lavoro. Altre informazioni verranno pubblicate nella pagina Internet dell'istituzione, a partire dalla data in cui il servizio diventerà attivo.
Le disposizioni del presente ordine riguardante la dichiarazione della registrazione nominale degli assicurati e degli obblighi di pagamento al fondo delle assicurazioni contro la disoccupazione si applicano a partire dalla dichiarazione mensile della registrazione nominale degli assicurati e degli obblighi di pagamento al fondo delle assicurazioni contro la disoccupazione corrispondente al mese di luglio 2010. Per la dichiarazione dei casi in cui i rapporti di lavoro dei dipendenti sono stati sospesi in base all’art. 52 comma (1) lett. d) dalla Legge n. 53/2003, con relative modifiche e completamenti, e per quali i dipendenti ed il loro datore di lavoro sono stati esentati dal pagamento dei contributi al fondo delle assicurazioni contro la disoccupazione in base all’art. 1 dell’Ordinanza di Urgenza del Governo n. 4/2010, afferenti al periodo febbraio – giugno 2010, è possibile utilizzare la dichiarazione della registrazione nominale degli assicurati e degli obblighi di pagamento al fondo delle assicurazioni contro la disoccupazione, il cui modello è stato previsto dall’Ordine del ministro del lavoro, della solidarietà sociale e della famiglia n. 405/2004, con le modifiche ed i completamenti ulteriori.
I datori di lavoro esenti dal pagamento del contributo al fondo delle assicurazioni contro la disoccupazione, nelle condizioni previste dall’Ordinanza di Urgenza del Governo n. 13/2010, relativamente al periodo intercorso dalla data dell’entrata in vigore dell’ordinanza di emergenza e che hanno beneficiato delle disposizioni di quest’ordinanza di urgenza sono obbligati a dichiarare i dipendenti e i relativi importi esenti dal pagamento del contributo dovuto al fondo delle assicurazioni contro la disoccupazione, tramite la consegna delle dichiarazioni rettificativi, entro il termine di due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di Romania, I Parte, del presente ordine, ossia entro il5 ottobre 2010.
Nel caso in cui i datori di lavoro hanno beneficiato dell’esenzione dal pagamento del contributo dovuto al fondo delle assicurazioni contro la disoccupazione, ma non hanno rispettato tutte le condizioni necessarie previste dall’ordinanza, sono obbligati a pagare i contributi delle assicurazioni sociali dai quali sono stati esentati, nel termine di 30 giorni dalla data in cui viene scoperta una di queste situazioni. Essi sono quindi obbligati a consegnare delle dichiarazioni rettificativi per ogni mese in cui hanno beneficiato dell’esenzione dal pagamento del contributo.
Secondo il rapporto intitolato “Misure di stimolazione economica” pubblicato dall’ufficio stampa del Governo, il numero totale delle persone assunte, a livello nazionale, a seguito dell’O.U.G n. 13/2010 al 30 giugno 2010 è 2.092, ed il numero dei datori di lavoro beneficiari dell’O.U.G. n. 13/2010 è 1.250.
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