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News Fiscali

2010 - Febbraio

Le piu’ importanti modifiche contabili e fiscali nel 2010:

I. Modifiche contabili

• La valutazione dei crediti e dei debiti in valuta verra’ effettuata alla fine di ogni mese, al corso di cambio del mercato valutario, comunicato dalla BNR per l’ultimo giorno lavorativo del mese, con il riconoscimento in contabilita’ delle differenze di corso di cambio registrate. Questi provvedimenti verranno applicati ai crediti in lei, crediti il cui rimborso verra’ fatto in base al corso di cambio della valuta. (OMFP nr. 3055/2009, M.O.766 din 10.11.2009 -  in vigore dal 01.01.2010);

• Modifiche riguardanti l’organizzazione e l’effettuazione dell’inventario degli attivi, debiti e capitali propri (OMFP 2861/2009, M.O. 704 del 20.10.2009);

• Le societa’ commerciali che stipulano situazioni finanziarie annuali riguardanti l’esercizio del 2009 secondo le Regolamentazioni contabili in conformita’ con la IV-a Direttiva delle Comunita’ Economiche Europee, approvate tramite  OMFP nr.1752/2005, presentano situazioni finanziarie riguardanti il 2009 solo presso l’Ufficio del Registro del Commercio. Le altre persone giuridiche che non sono societa’ commerciali, presentano situazioni finanziarie annuali riguardanti l’esercizio finanziario 2009 presso le unita’ territoriali del Ministero delle Finanze Pubbliche. 

• I termini di presentazione delle situazioni finanziarie riguardanti il 2009, in conformita’ con i provvedimenti dell’art. 30 dalla Legge della contabilita’ nr. 82/1991  
(1) I termini per la stipulazione delle situazioni finanziarie annuali sono i seguenti:
a) per le societa’ commerciali, le societa’/compagnie nazionali di ricerca-sviluppo, 150 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
b) per le altre persone previste all’art. 1 dalla legge della contabilita’, 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. 

(2) I termini per la presentazione delle situazioni finanziarie annuali presso le unita’ territoriali del Ministero delle Finanze Pubbliche sono:
a) 150 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, per le persone previste al comma (1), lett. A), ad eccezione delle societa’ commerciali;
b) 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, per le persone previste al comma (1), lett. B)
(3) Le filiali registrate in Romania, che appartengono a persone giuridiche con sede all’estero, presentano situazioni finanziarie annuali riguardanti l’esercizio finanziario 2009 presso le unita’ territoriali del Ministero delle Finanze Pubbliche in massimo 150 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

II. Modifiche fiscali  (OUG nr. 109/2009, M.O. 689 del 13.10.2009)
• Imposta profitto. A partire dal 2010 i contribuenti hanno l’obbligo di effettuare a cadenza trimestrale pagamenti anticipati, nel conto dell’imposta sul profitto annuale, ¼ dall’imposta sul profitto dovuto per l’anno precedente, aggiornato con gli indici di inflazione, entro il giorno 25 (incluso) del mese precedente al trimestre per il quale viene effettuato il pagamento. L’imposta sul profitto per l’anno precedente, sulla cui base vengono determinati i pagamenti anticipati, e’ l’imposta sul profitto dovuto in conformita’ alla Dichiarazione 101, per il 2009. I contribuenti che nell’anno precedente hanno pagato imposte sulle entrate delle microimprese effettuano pagamenti anticipati ogni tre mesi, ¼ dall’imposta sulle entrate delle micromprese dovute per l’anno fiscale precedente, aggiornato con l’indice d’inflazione. 

• Imposta sulle entrate delle microimprese
A partire da gennaio 2010 non esiste piu’ l’imposta sulle entrate delle microimprese. Le societa’ commerciali che erano registrate come microimpresa, devono pagare l’imposta sul profitto, ed i contributi legati agli stipendi e alle imposte sugli stipendi verranno dichiarati e pagati mensilmente.
• IVA – Dichiarazione riassuntiva (VIES). A partire dal 15 febbraio 2010, verra’ presentata la Dichiarazione riassuntiva anche per prestazioni di servizi. Qualsiasi persona imponibile registrata con pagamento dell’IVA in conformita’ all’art. 153 e l’art. 1531  deve realizzare e presentare presso il fisco la dischiarazione riassuntiva per:
a) le consegne intracomunitarie esenti da tasse nelle condizioni previste all’art. 143 comma (2), lett;. A) e D)  per le quali l’esigibilita’ della tassa e’ avvenuta nel mese in corso;
b) le consegne di beni effettuati all’interno di un’operazione triangolare previste all’art. 1321 comma (5) effettuate in uno stato membro e che vengono dichiarate consegne intracomunitarie con codice T, per le quali l’esigibilita’ delle tasse e’ avvenuta nel mese in corso;
c) le prestazioni di servizi previsti all’art. 133 comma (2) effettuate su persone imponibili non domiciliate in Romania ma nella Comunita’, oltre a quelle esenti da IVA nello stato membro in cui queste sono imponibili, per le quali esigibilita’ delle tasse e’ avvenuta nel mese in corso;

Una persona imponibile stabilita in Romania e registrata come pagante IVA in conformita’ all’art. 153 del Codice Fiscale presta servizi di consulenza per una persona imponibile stabilita in Italia, registrata come pagante IVA in Italia. Il luogo della prestazione (imposta) del servizio di consulenza e’ l’Italia, in conformita’ all’art. 133 comma (2) del Codice Fiscale. I servizi prestati tra le persone imponibili nell’ UE sono servizi intracomunitari e vengono dichiarati nella dichiarazione riassuntiva.
d) gli acquisti intracomunitari di beni imponibili, per le quali l’esigibilita’ delle tasse e’ avvenuta nel mese in corso;
e) gli acquisti di servizi previsti all’art. 133 comma (2), effettuati da persone imponibili in Romania che hanno l’obbligo di pagare una tassa in conformita’ all’art. 150 comma (2), per le quali l’esigibilita’ delle tasse e’ avvenuta nel mese in corso, da parte di persone non domiciliate in Romania ma nella Comunita’.

Se una persona imponibile in Romania riceve il servizio di consulenza da una persona imponibile in Italia, il servizio si svolge in Romania, in conformita’ all’art. 133 comma (2) dal Codice Fiscale e viene dichiarato nella dichiarazione riassuntiva. La persona imponibile in Romania, beneficiaria del servizio di consulenza verra’ obbligata al pagamento della tassa e verra’ fatta la registrazione  4426 = 4427.

Eccezione!
Se una persona imponibile in Romania, beneficiaria del servizio di consulenza non e’ registrata come pagante IVA in conformita’ all’art. 153 del Codice Fiscale, e’ obbligata, prima di ricevere la fattura, a ottenere un codice di registrazione IVA in conformita’ all’art. 1531 , codice che verra’ comunicato ai prestatori di servizi, persone imponibili in UE. 
Questo codice e’ necessario perche’ il servizio di consulenza e’ un servizio intracomunitario che viene dichiarato in una dichiarazione riassuntiva.
 La persona imponibile in Romania, beneficiaria del servizio di consulenza, anche se parziale in conformita’ all’art. 153 del Codice Fiscale, ma che ha preso un codice in conformita’ all’art. 1531  e’ obbligata al pagamento delle tasse attraverso il pagamento effettivo e la presentazione del rimborso speciale (formulario 101).

Altri servizi che vengono dichiarati nella dichiarazione riassuntiva:
-servizi di trasporto intracomunitario, servizi collegati al trasporto, intermediazione del trasporto e dei servizi collegati al trasporto; (prestazioni tra persone imponibili nell’ UE);
-tutti i servizi intangibili prestati tra persone imponibili nell’UE;
-servizi riguardanti lavori e valutazioni su beni mobili corporali , effettuati tra persone imponibili nell’UE;
-l’affitto (a lungo termine) di mezzi di trasporto ed il leasing dei mezzi di trasporto, tra persone imponibili nell’UE. Per questi servizi resta valida la versione dei servizi di consulenza

Servizi esclusi:
-tutti i servizi che sono eccezioni all’art. 133 comma (4) - (7) del codice fiscale;
-servizi collegati ai beni immobili;
-servizi culturali, artistici (escluse le fiere, le esposizioni, i training organizzati da societa’ specializzate, etc).

Servizi che non devono essere messi nella dichiarazione riassuntiva:
Una persona imponibile domiciliata in Romania, registrata come pagante IVA costruisce un immobile in Romania per un beneficiario persona imponibile domicilata in Italia e registrata come pagante IVA in Italia.
I servizi prestati sono servizi di costruzione-montaggio, collegati ad un bene immobile in conformita’ all’art. 133 comma (4) lett. A) del Codice Fiscale; il luogo della prestazione (imposizione) dei servizi di costruzione-montaggio e’ quello dove il bene immobile si trova, in questo caso in Romania.
Il prestatore romeno rilascera’ una fattura con il 19% di IVA, ed il beneficiario italiano potra’ richiedere il rimborso dell’IVA in conformita’ alla Direttiva 9 (nella legislazione nazionale dell’art. 1472 del Codice Fiscale, punto 49 riguardante le norme metodologiche).
La dichiarazione riassuntiva si realizza in conformita’ al modello stabilito tramite l’ordine del Presidente dell’Agenzia Nazionale dell’Amministrazione Fiscale, per il mese in cui interviene l’esigibilita’ della tassa per questo tipo di operazioni.


   News Fiscali Febbraio 2010   

   News Fiscali 2009 - Numero III  

   News Fiscali 2009 - Numero II 

   News Fiscali 2009 - Numero I  

 

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