UNIMPRESA
UNIONE DELLE IMPRESE ITALIANE IN ROMANIA
STATUTO (PATRONAT)
Art. 1
Disposizioni Generali
1.1 Il Patronato “Unimpresa - Unione delle Imprese Italiane in Romania” in seguito anche detta semplicemente UNIMPRESA, è un’organizzazione autonoma, con carattere apolitico e senza scopo di lucro, che riunisce, in base al libero consenso, i “patron” di tutti i settori dell’economia e delle attività sociali.
1.2 Con il termine “Patron” viene identificata una persona giuridica registrata secondo la legge romena, che amministra ed utilizza capitale, indipendentemente della sua natura, con lo scopo di ottenerne un utile in condizioni di concorrenza, e che utilizza forza lavoro dipendente.
Art. 2
Forma giuridica
2.1 Il Patronato UNIMPRESA è una persona giuridica di diritto privato, e svolge la sua attività secondo la legge vigente, con particolare riferimento alla Legge n. 356/2001 e successive modifiche ed integrazioni e al Decreto Legislativo n. 26/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al presente statuto.
2.2 La personalità giuridica si acquista nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 26/2000 in materia di Associazioni e Fondazioni.
Art. 3
Sede
3.1 Il Patronato UNIMPRESA ha la sede legale in Romania, Bucarest, Str. Stefan Mihaileanu No. 1, Sector 2, Bucuresti. La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.
3.2 Il Consiglio Direttivo delibera l’istituzione di strutture territoriali del Patronato, secondo criteri da stabilire nella delibera istitutiva, che potranno avere personalita’ giuridica (in seguito anche dette “territoriali”) e che dovranno coordinare la propria attivita’ con quella del patronato.
3.3 Il Patronato potrà aderire ad altre associazioni, federazioni o organi di rappresentanza del sistema di imprese produttrici di beni e/o servizi. Il Patronato si può costituire in unioni, federazioni, confederazioni o altre strutture associative. Più unioni o federazioni padronali possono associarsi in confederazioni padronali.
Art. 4
Durata
4.1 Il Patronato ha la durata illimitata, salvo il caso di scioglimento previsto all’art. 37 del presente statuto.
4.2 L’esercizio economico-finanziario è compreso tra il 1 Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 5
Oggetto sociale e scopo del Patronato
5.1 Il Patronato rappresenta e cura gli interressi delle aziende associate (in seguito dette anche semplicemente “Associate”) assistendole nelle problematiche che le possono riguardare direttamente od indirettamente.
5.2 Il Patronato e’ organo consultivo del Governo della Romania per la promozione e l’elaborazione di programmi di sviluppo, ristrutturazione, privatizzazione, liquidazione e cooperazione economica, e partecipa alle strutture di coordinamento e recepimento dei programmi con l’Unione Europea.
5.3 Il Patronato rappresenta le Associate ed i loro interessi diffusi nei loro rapporti con qualunque Autorità, Amministrazione pubblica od Ente, incluse quelle comunitarie o internazionali, nonché le Organizzazioni sindacali, economiche, pubbliche, sociali ed culturali. In un tale contesto si esprime la volontà di realizzare la più ampia autonomia per la rappresentazione effettiva degli interessi degli imprenditori. Il Patronato persegue altresì lo scopo di favorire lo sviluppo ed il progresso delle aziende italiane in Romania, promuovendo nella società e nel mercato la coscienza dei valori propri delle imprese del mercato nel contesto di una libera società in sviluppo.
5.4 Il Patronato in particolare si propone di:
a) concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali della Romania e dell’Unione Europea e con similari o sinergiche istituzioni ed organizzazioni in campo nazionale ed internazionale, forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
b) favorire la conoscenza, la collaborazione e la solidarietà delle Associate sia tra di loro sia nei confronti del Patronato;
c) proporre la sottoscrizione di appositi contratti collettivi di lavoro e regolamenti aziendali;
d) assistere le Associate nelle controversie collettive ed individuali di lavoro ed in ogni vertenza o questione sindacale, nonché in ogni pratica inerente alla legislazione del lavoro;
e) fornire assistenza alle Associate su richiesta, nelle materie di interesse aziendale;
f) provvedere e verificare, con la collaborazione degli Associati, alla rilevazione e all’accertamento di dati statistici riguardanti l’attività economica per il più efficace conseguimento dei fini statutari;
g) contribuire ad elaborare, con i competenti Organi privati e pubblici, eventuali programmi per lo sviluppo industriale e commerciale, e promuovere l’adozione delle politiche economiche e industriali e i processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a consentire un contesto competitivo del sistema produttivo rumeno;
h) promuovere e curare dibattiti e convegni su temi economici, sociali e culturali di generale interesse, nonché la eventuale pubblicazione di periodici, riviste e monografie interessanti il settore industriale, e provvedere all’informativa relativamente ai problemi generali e speciali dell’imprenditorialità e delle industrie;
i) adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze che insorgessero tra gli associati, svolgendo opera di conciliazione e promuovendo, all’occorrenza, amichevoli composizioni ed arbitrati;
j) provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, in cui la propria rappresentanza sia richiesta e di adoperarsi per ottenerla in tutti gli organismi in cui si ravvisi l’opportunità di una rappresentanza imprenditoriale;
k) costituire, per il perseguimento dei propri scopi, società controllate e/o collegate in Romania ed all’estero come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, federazioni, fondazioni o consorzi;
l) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall’Assemblea Generale degli associati e compiere infine tutti quegli atti e svolgere quelle attività che appaiono rispondenti al raggiungimento dei fini associativi.
5.5 Il Patronato ha diritto ad affiliarsi con altre organizzazioni internazionali.
Il Patronato persegue i suoi scopi ispirandosi al Codice Etico dei Sistemi datoriali italiani (di seguito, il “Codice Etico”);
Art. 6
Modalità di adesione al Patronato
Associati effettivi – Associati aderenti
6.1 L’adesione al Patronato ha carattere volontario.
6.2 Possono far parte del Patronato, in qualità di “Associato effettivo” le imprese industriali, artigiane, agricole, commerciali e del turismo, o comunque produttrici di beni o erogatrici di servizi, che rispondano alle seguenti caratteristiche e condizioni, da intendersi cumulative:
a) la sede legale o amministrativa ovvero l’unità produttiva sia nel territorio rumeno;
b) almeno il 50% del capitale sociale sia detenuto direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche italiane; in presenza di società di persone, potranno far parte del Patronato solamente quelle imprese nelle quali la maggioranza del capitale sociale sia detenuta direttamente da persone fisiche italiane;
c) si accetti di rispettare il presente Statuto nonché le deliberazioni, le disposizioni ed i regolamenti emanati in base allo stesso, e si accetti di ispirarsi al Codice Etico.
6.3 Il socio effettivo che a sua insindacabile giudizio decidera’ di pagare una quota associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo, superiore a quello ordinario, acquisira’ lo status di “Associato Benemerito” fermo restando tute le caratteristiche e condizioni.
6.4 E’ altresì facoltà del Patronato accettare, in qualità di ‘Associato aderente’, imprese il cui capitale sociale sia detenuto anche in misura inferiore al 50% da persone fisiche o giuridiche italiane, qualora esse collaborino con il mondo produttivo industriale e dell’artigianato esistente in Romania e partecipino attivamente allo sviluppo della realtà industriale romena, e purché esse soddisfino i requisiti di cui al precedente art. 6.2. lett. a), c) e d).
Gli “associati aderenti” non hanno nel Patronato diritto di voto; loro rappresentanti potranno peraltro ricoprire nella stessa cariche sociali, eventualmente cooptati.
6.4 Non possono in alcun caso fare parte del Patronato società aventi azioni al portatore.
6.5 La domanda d’adesione al Patronato deve essere rivolta al Presidente del Patronato e deve essere presentata per iscritto, utilizzando il modello predisposto dal Consiglio Direttivo, a disposizione degli interessati presso la sede del Patronato, dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, o da persona appositamente delegata. Sulla stessa delibera il Comitato Esecutivo, avverso le deliberazioni negative è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo, che decide inappellabilmente.
Art. 7
Associati sostenitori
7.1 Possono essere “Associati sostenitori” del Patronato tutte le persone giuridiche di diritto italiano e/o straniero che svolgono un’attività commerciale o industriale ovvero che rappresentano, in forma associativa e a livello locale o nazionale, gli interessi di categoria di imprese commerciali e/o industriali, dell’artigianato, dei servizi, dell’agricoltura, del credito e della finanza. Possono altresì divenire Associati sostenitori del Patronato enti pubblici romeni e stranieri, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, Comuni, Province, Regioni, Ministeri, enti, organismi ed istituti a partecipazione statale; camere di commercio sia romene che straniere; enti, organismi, agenzie ed istituti a capitale privato; banche e società finanziarie; fondazioni.
7.2 I richiedenti esprimono la loro volontà di partecipare al Patronato in qualità di Associati sostenitori mediante domanda scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo del Patronato.
7.3 Gli “Associati sostenitori” non hanno nel Patronato diritto di voto, né loro rappresentanti potranno ricoprire nella stessa cariche sociali.
7.4 La partecipazione in qualità di socio sostenitore è subordinata al versamento di un contributo annuale e/o forfetario, nella misura determinata con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 8
Diritti ed obblighi degli Associati
8.1 Indipendentemente dalla qualità di “Associato effettivo” ovvero “aderente”, ovvero “sostenitore”, ovvero “benemerito” l’adesione al Patronato comporta l’obbligo per ciascun Associato di osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dai competenti Organi del Patronato.
8.2 Gli Associati si impegnano a fornire al Patronato i dati e le informazioni, di carattere non riservato, che siano ad essi richiesti nel loro interesse generale o nell’ambito delle attribuzioni dello stesso Patronato.
8.3 Gli Associati sono tenuti a corrispondere al Patronato la quota annuale di iscrizione stabilita dai competenti Organi. L’esercizio dei diritti degli Associati spetta a quelli regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa.
8.4 L’adesione ha effetto per due anni a decorrere dall’anno sociale d’iscrizione fino al 31 dicembre dell’anno successivo. Essa s'intende tacitamente rinnovata di due anni in due anni qualora non venga disdetta dal Patronato entro il 30 settembre del secondo anno del biennio. L’Associato è tenuto ai comportamenti conseguenti alla sua appartenenza al Patronato - delle cui prestazioni potrà quindi avvalersi - e ad ispirarsi al Codice Etico.
8.5 In caso di inadempienza, il Associato può essere assoggettato alle seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:
1. ammonizione verbale comunicata dal Presidente;
2. censura scritta del Presidente;
3. sospensione dai servizi, deliberata dal Comitato Esecutivo;
4. decadenza dagli incarichi ricoperti nel ambito del Patronato;
5. esclusione deliberata secondo le modalità di cui all’art. 10 lett. c.
Art. 9
Registro degli Associati
9.1 Tutte le imprese Associate vengono iscritte nel Registro degli Associati tenuto dal Patronato; tale registro certifica ufficialmente, ad ogni effetto organizzativo, l’appartenenza dell’impresa al Patronato stesso.
Art. 10
Perdita della qualità di Associato
10.1 La qualità di Associato si perde per:
a) recesso;
b) perdita di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) esclusione da adottarsi con motivata deliberazione del Consiglio Direttivo del Patronato, adottata con voto di almeno due terzi dei suoi membri presenti, per mancato pagamento dei contributi periodici ovvero per gravi inadempienze agli obblighi assunti a norma dell’art. 8.
10.2 Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo che applicano sanzioni, l’associata puo’ presentare ricorso al collegio del probiviri entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la deliberazione. Fara’ fede il timbro postale. Il ricorso non ha’ effetto sospensivo, tranne il caso in cui il collegio dei probiviri decida di sospendere l’esecutivita’ del provvedimento. .
10.3 La cessazione dalla qualità di Associato, salvo che per il caso di cui all’art. 10.1 b), non esonera dall’obbligo del pagamento delle quote annuale di iscrizione. In ogni caso le quote annuale di iscrizione non sono rimborsabili.
10.4 I diritti ed i doveri derivanti a ciascuna associata dall’appartenenza al Patronato sono personali, inalienabili e intrasmissibili in alcun modo.
* * *
Art. 11
Organi del Patronato
11.1 Sono organi del Patronato:
a) per la conduzione del Patronato, l’Assemblea Generale degli Associati;
b) per l’amministrazione del Patronato, il Consiglio Direttivo, nonché il Comitato Esecutivo, il Presidente ed i Vice-Presidenti;
c) per il controllo del Patronato, il Collegio dei Revisori dei Conti.
d) Per la risoluzione di controversie il Collegio dei Probiviri.
a) CONDUZIONE DEL PATRONATO
Art. 12
Assemblea Generale degli Associati
12.1 L’Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli Associati, cui spetta l’esercizio dei diritti associativi, in persona dei relativi titolari o legali rappresentanti, o di dipendenti delle imprese stesse e che rivestono incarico di procuratori o dirigenti, in ogni caso con specifica delega. Ogni Associato ha diritto di farsi rappresentare all’Assemblea da un altro associato che puo’ esercitare i diritti associativi mediante apposita delega scritta.
12.2 Ogni Associato non può rappresentare più di altri 2 (due) Associati.
Art. 13
Voti
13.1 Per le delibere assembleari ogni Associato ha diritto ai seguenti voti, calcolati in base al numero dei dipendenti presenti presso la/e propria/e unità produttiva/e esistente/i in Romania: sino a 15 dipendenti, 1 voto; da 16 a 100 dipendenti: 2 voti; oltre 100 dipendenti 4.
13.2 Hanno diritto al voto e alla partecipazione all’Assemblea solamente gli Associati che abbiano regolarmente corrisposto la quota annuale di iscrizione relativa al biennio in corso.
Art. 14
Riunione dell’Assemblea Generale degli Associati
14.1 L’Assemblea Generale degli Associati si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il primo semestre dell’anno solare e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta scritta tanti Associati che rappresentino almeno un quinto dei voti complessivamente spettanti agli Associati.
Art. 15
Convocazione dell’Assemblea Generale degli Associati
15.1 L’Assemblea Generale degli Associati viene convocata dal Presidente del Patronato, con invito scritto da spedirsi almeno 15 giorni prima del giorno della riunione stessa. L’invito deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare.
15.2 In caso di urgenza, l’Assemblea - purché non indetta per l’elezione del Presidente o per modifiche statutarie o per lo scioglimento del Patronato - può essere convocata con invito telegrafico, o trasmissione facsimile almeno 5 giorni prima della giornata della riunione, con osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
Art. 16
Costituzione e validità dell’Assemblea Generale degli Associati
16.1 L’Assemblea Generale degli Associati è validamente costituita in prima convocazione, qualora siano rappresentati tanti Associati che dispongano almeno della metà più uno dei voti spettanti a tutti gli Associati.
16.2 Trascorsa un’ora da quella fissata dall’avviso di convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
16.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti. Il metodo di votazione è stabilito dal Presidente, salvo quanto prescritto all’art. 19 per la nomina delle cariche sociali. Per le altre deliberazioni, relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento del Patronato, provvedono i successivi art. 36 e 37.
Art. 17
Presidente dell’Assemblea Generale degli Associati – Segretario – Verbale
17.1 L’Assemblea Generale degli Associati è presieduta dal Presidente del Patronato o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario (art. 26.2).
17.2 Il verbale viene firmato da chi ha svolto le funzioni di Presidente e dal Segretario dell’Assemblea designato dal Presidente, nonché da due scrutatori designati dall’Assemblea tra gli associati intervenuti, su proposta del Presidente.
Art. 18
Attribuzione dell’Assemblea Generale
Degli associati
18.1 Sono di competenza dell’Assemblea Generale degli Associati:
a) la determinazione delle strategie e degli obiettivi generali, nonché delle direttive generali di azione del Patronato;
b) la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12 dell’anno precedente e del conto economico preventivo riguardante l’esercizio in corso;
c) la discussione e l’approvazione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) la ratifica della determinazione della quota annuale di iscrizione approvata dal Consiglio Direttivo;
e) la nomina degli associati del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché delle cariche sociali, di cui all’art. 19, di competenza assembleare su proposta della Commissione di designazione (art. 30);
f) l’elezione del Presidente su indicazione della Commissione di Designazione;
g) le modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto a norma dell’art. 36;
h) l’esame e le decisioni sui problemi politico-economici generali, interessanti l’industria o l’organizzazione del Patronato e su ogni argomento che venisse sottoposto al suo esame;
i) lo scioglimento e la liquidazione del Patronato.
Art. 19
Cariche sociali
19.1 L’accesso alle cariche sociali è riservato a persone che siano investite di un’effettiva responsabilità d’impresa e che diano piena affidabilità sotto il profilo giuridico e morale, anche tenuto conto di quanto stabilito dal Codice Etico.
19.2 La sopravvenuta mancanza di tali requisiti sarà motivo di decadenza dalla carica, fatto salvo quanto previsto all’art. 8.6.
19.3 Le votazioni per le nomine relative a persone hanno luogo a scrutinio segreto.
19.4 Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
19.5 Tutte le cariche, ad esclusione della Presidenza, durano 2 (due) anni e sono riproponibili; un biennio decorre dal giorno dell’Assemblea in cui si è proceduto all’elezione, e scade il giorno dell’Assemblea che, nel secondo anno successivo, provvede al rinnovo delle cariche.
19.6 In sede di Assemblea Generale ordinaria si procede:
a) alla nomina del Presidente
b) alla elezione dei membri, fino ad un numero di 20, componenti il Consiglio Direttivo, formato come previsto al successivo art. 20;
c) alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all’art. 31;
d) alla nomina del Collegio dei Probiviri, di cui all’art. 19.8.
19.7 La Commissione di Designazione (art. 30) propone all’Assemblea Generale degli associati, per l’elezione di cui all’art. 19.6. lett. a), una lista di eligendi in numero superiore agli eleggibili, impregiudicato il diritto dell’Assemblea di procedere alla votazione di altri Associati non compresi nella lista. Per l’elezione di cui l’art. 19.6, lett. b) ciascun associato può dare fino ad un massimo di 15 preferenze. Per l’elezione di cui all’art. 19.6. lett. c) e d), la stessa Commissione di Designazione propone una lista di eligendi in numero corrispondente agli eleggibili, fatto salvo sempre il diritto dell’Assemblea di procedere alla votazione di altri Associati non compresi nella lista.
19.8 In caso di controversie fra Padronato e Associati, qualunque ne sia l’oggetto ed il titolo, la soluzione sarà obbligatoriamente deferita al Collegio dei Probiviri; in caso di controversia tra gli Associati, questi ultimi potranno facoltativamente adìre il Collegio stesso.
Qualora gli Associati assumano comportamenti non coerenti ai principi deontologici del Patronato ed al Codice Etico che contraddistinguono il Sistema associativo italiano, sarà compito del Collegio dei Probiviri informare il Presidente per le opportune decisioni. Il Collegio dei Probiviri e’ comunque legittimato a disporre la decadenza dalle cariche in caso di grave contrasto con le norme e i principi del Patronato.
Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea (art. 19.6. lett. d), che designa 5 Associati. Essi durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili per un secondo biennio.
Il Collegio dei Probiviri è costituito ritualmente con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Per ogni controversia ad esso deferita, il Collegio nomina al suo interno un Presidente.
Per l’espletamento dei propri compiti, il Collegio dei Probiviri potrà avvalersi, ove lo ritenga opportuno, dell’apporto di tecnici o esperti esterni.
Il Collegio dei Probiviri ha espresso mandato di dirimere tutte le controversie che avessero ad insorgere tra Il Patronato e gli Associati a qualsiasi titolo; a ciò provvederà basandosi dello Statuto e sui principi deontologici del Patronato e del Codice Etico, senza essere vincolato ad osservanza di forme.
Le decisioni del Collegio devono esprimere il consenso di almeno tre componenti; esse sono inappellabili.
L’incarico di associato del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’ambito del Patronato.
b) AMMINISTRAZIONE DEL PATRONATO
Art. 20
Consiglio Direttivo
20.1 Il Consiglio Direttivo è composto:
- dal Presidente e dai Vice-Presidenti del Patronato;
- da Consiglieri, fino al numero di venti, eletti dall’Assemblea degli Associati;
- da Consiglieri Cooptati, fino al numero di cinque, cooptati, nell’arco di ciascun biennio, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente;
- dagli associati di diritto;
- dai Consiglieri Delegati di Zona;
- dai Consiglieri incaricati.
20.2 E’ Associato di diritto il Past President del Patronato, per durata pari a quella di permanenza nell’incarico.
20.3 Nel caso di rinuncia, dimissioni, decadenza o morte di associati di Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea, subentrano coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. I membri di Consiglio Direttivo, alla scadenza del mandato di rappresentanza che costituisce il titolo per la loro elezione o partecipazione, decadono dalla carica.
20.4 Sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
20.5 Possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consuntivo, i membri del Collegio dei Probiviri.
Art. 21
Riunioni del Consiglio Direttivo
21.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al trimestre, e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Patronato o ne facciano richiesta scritta almeno un quinto degli associati del Consiglio Direttivo stesso.
21.2 Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con lettera inviata via fax o e-mail almeno 7 giorni prima del giorno della riunione o, in caso d’urgenza, con trasmissione facsimile o e-mail almeno 2 giorni lavorativi prima della riunione, osservandosi per tutto il resto le norme previste nel precedente art. 15. Gli associati elettivi del Consiglio Direttivo, che per 3 volte consecutive non intervengano alla riunione senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica.
Art. 22
Deliberazioni del Consiglio Direttivo
22.1 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Patronato o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.
22.2 Le riunioni sono valide, in prima convocazione, con la presenza effettiva di almeno la metà dei componenti; trascorsa mezz’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione le riunioni sono valide, in seconda convocazione, con un numero di partecipanti di almeno un terzo dei suoi componenti.
22.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti presenti, senza tenere conto degli astenuti. Ogni componente ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni è redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato da coloro che hanno svolto le funzioni di Presidente e di Segretario della riunione.
Art. 23
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
23.1 Il Consiglio Direttivo:
a) propone all’Assemblea il nome del Presidente designato per l’elezione su indicazioni della Commissione di Designazione
b) nella riunione immediatamente successiva alla elezione del Presidente, valuta e approva gli indirizzi generali ed il programma di attività del Presidente stesso e la sua proposta di designazione dei Vice-Presidenti;
c) nomina i tre Vice-Presidenti su proposta del Presidente nel rispetto di quanto previsto all’art. 26;
d) ratifica le deleghe di responsabilità attribuite dal Presidente ai Vice- Presidenti;
e) elegge tra i suoi associati, su proposta del Presidente, fino a nove componenti il Comitato Esecutivo;
f) determina il contributo ordinario degli Associati e le modalità di riscossione, proponendoli per la successiva ratifica da parte dell’Assemblea;
g) determina gli eventuali contributi straordinari;
h) elabora, nell’ambito degli scopi associativi e delle linee guida di azione del Patronato stabilite in Assemblea, il programma di attività e ne verifica l’attuazione;
i) delibera sull’esclusione degli Associati;
j) promuove studi, ricerche, seminari, dibattiti, azioni di interesse collettivo, che siano in relazione con le finalita’ statutarie del Patronato;
k) valuta e sottoscrive accordi, ritenuti utili e/o opportuni rispetto alle finalita’ statutarie del Patronato con altri Patronati e/o associazioni di categoria
l) sottopone all’assemblea, per l’approvazione, la proposta di bilancio consuntivo e preventivo;
m) è responsabile delle operazioni di gestione che esulano dal conto economico preventivo e ratifica le eventuali delibere del Comitato Esecutivo relative a tali operazioni di gestione;
n) elegge, nell’arco di ciascun biennio, su proposta del Presidente, fino a cinque Consiglieri cooptati;
o) nomina i cinque consiglieri componenti la Commissione di Designazione;
p) delibera sul trasferimento della sede legale del Patronato;
q) compie tutti gli atti attribuitigli dal presente Statuto e dalla legge;
r) delibera circa i regolamenti di attuazione dello Statuto.
Art. 24
Comitato Esecutivo
24.1 Il Comitato Esecutivo è composto:
a. dal Presidente;
b. dal Past President, per un periodo pari alla durata dal mandato;
c. dai Vice-Presidenti;
24.2 Ne fanno parte inoltre fino a nove associati nominati dal Consiglio Direttivo.
24.3 Compete al Comitato Esecutivo l’amministrazione ordinaria del Patronato, che il Comitato Esecutivo stesso potrà esercitare anche mediante apposite deleghe in favore di uno o più dei propri componenti.
24.4 Spetta inoltre al Comitato Esecutivo:
a) esercitare, in caso di comprovata urgenza, i poteri specifici del Consiglio Direttivo, ferma la ratifica delle deliberazioni, da parte del Consiglio Direttivo stessa, alla sua prima riunione successiva;
b) nominare i Consiglieri Incaricati, da individuare tra i Consiglieri eletti dal Patronato o tra i cooptati, incaricati a gestire specifici progetti di lavoro, fino ad un massimo di cinque; tra di essi nomina il Consigliere Incaricato alla Tesoreria (art. 28);
c) nominare e revocare il Direttore Generale del Patronato;
d) deliberare le spese necessarie per l’attuazione di particolari iniziative o programmi non inserite nel conto economico preventivo, salva ratifica del Consiglio Direttivo del Patronato;
e) nominare i Consiglieri Delegati di Zona ove non vi sia territoriale (art. 27), da individuare tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea degli Associati;
f) deliberare sulla domanda di adesione di cui all’art. 6;
g) deliberare sul ‘Regolamento del personale dipendente’;
h) deliberare sulla costituzione di strutture organizzative territoriali proprie, con o senza personalità giuridica;
i) compiere tutti gli atti attribuitigli dal presente statuto.
24.5 Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente del Patronato quando questi lo ritenga opportuno – e, comunque, orientativamente, una volta a bimestre - o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
24.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti presenti, tenendo conto degli astenuti.
24.7 Ogni componente ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
24.8 Il Comitato Esecutivo e’ regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi membri
24.9 Se un associato non partecipa a 3 comitati consecutivi senza motivata e valida giustificazione, viene considerato automaticamente decaduto e si procede alla sua sostituzione con altro associato del Consiglio Direttivo
Art. 25
Presidente
25.1 Presidente del Patronato è eletto dall’Assemblea Generale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.
25.2 A tale fine la Commissione di Designazione (art. 30) sottopone preventivamente al Consiglio Direttivo l’indicazione espressa dagli Associati per la successiva delibera.
25.3 Il mandato di Presidente dura 4 (quattro) anni per il primo mandato; il mandato puo’ essere rinnovato per un periodo di 2 anni + altri 2 anni
25.4 Il Presidente, a tutti gli effetti, ha la rappresentanza legale del Patronato di fronte ai terzi ed in giudizio; ed inoltre:
- è responsabile del perseguimento degli scopi del Patronato;
- dà le disposizioni necessarie per l’attuazione dei deliberati degli Organi del Patronato e prende tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento del lavoro del Patronato;
- propone al Consiglio Direttivo le designazioni di cui all’art. 23.1 c) nel rispetto di quanto previsto all’art. 26;
- propone al Consiglio Direttivo le designazioni di cui all’art. 23.1. n);
- su proposta del Direttore Generale, costituisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale dipendente;
- su proposta del Direttore Generale, nomina e revoca eventuali incarichi a consulenti ed esperti non facenti parte del personale dipendente del Patronato, fissandone i relativi compensi.
25.5 E’ data facolta’ al Consiglio Direttivo di proporre all’Assemblea dei soci un Presidente Onorario del Patronato. Tale carica puo’ essere ricoperta da persone fisiche di nazionalita’ italiana o romena, non aderenti al Patronato. La carica non comporta alcun impegno da parte dell’eletto e non da diritto a voto. Il Presidente Onorario puo’ essere invitato a partecipare a riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive. La carica e’ “ad personam” e decade con la cessazione della carica pubblica ricoperta.
Art. 26
Vice-Presidenti
26.1 I Vice-Presidenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente;
26.2 Fra i Vice-Presidenti viene nominato il Vice-Presidente Vicario; si intende per tale, innanzitutto, quello incaricato dal Presidente; in assenza di detto incarico quello che da più tempo ricopre la Vice-Presidenza; a parità di carica, il più anziano d’età.
26.3 I Vice-Presidenti durano in carica 2 (due) anni e possono essere riconfermati per un secondo biennio.
26.4 I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente del Patronato nell’espletamento del suo mandato; ad essi potranno essere attribuite deleghe di responsabilità nel quadro dell’attuazione degli indirizzi programmatici di azione del Patronato.
Art. 27
Filiali e Consiglieri Delegati di Zona
27.1 Al fine di una migliore integrazione delle attività del Patronato sul territorio, e per un maggiore coinvolgimento delle Associate, il Comitato Esecutivo, dopo aver individuato le principali e più significative aree del territorio rumeno, nomina per ciascuna di esse il Consigliere Delegato di Zona, che farà parte del Consiglio Direttivo (art. 24.4 lett. e).
27.2 Nel caso sia stato decisa l’apertura di una filiale o di una sede territoriale, il Consigliere Delegato di Zona sara’ il Presidente della filiale ovvero della Sede territoriale
27.3 Il Consigliere Delegato di Zona, ovvero il Presidente della territoriale, sara’ eletto dall’Assemblea Generale degli associati appartenenti funzionalmente alla territoriale che sara’ convocata con le stesse modalita’ dell’Assemblea Nazionale
27.4 L’Assemblea territoriale degli associati eleggera’ fino a 12 Consiglieri in proporzione al numero dei soci appartenenti alla territoriale che costituiranno il consiglio Direttivo della territoriale; il Consiglio Direttivo nominera’ al proprio interno il Presidente ed i Vice Presidenti (massimo 2) della territoriale.
27.5 La durata delle cariche sara’ di 2 anni rieleggibili fino ad un massimo pari a quello previsto per il Consiglio nazionale.
27.6 All’Assemblea territoriale dei soci verranno invitati il Presidente della nazionale ed il Direttore Generale
Art. 28
Consigliere Incaricato alla Tesoreria
28.1 Il Consigliere Incaricato alla Tesoreria del Patronato è nominato dal Comitato Esecutivo tra i Consiglieri Incaricati ed ha il compito di provvedere all’amministrazione delle entrate, delle spese e delle uscite, in relazione agli stanziamenti del conto economico preventivo approvato.
28.2 Il Consigliere Incaricato alla Tesoreria è invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo.
Art. 29
Direttore Generale
29.1 Il Direttore Generale, cittadino romeno o straniero, è il diretto collaboratore del Presidente e partecipa, con funzioni consultive e/o di segreteria e senza diritto di voto, alle riunioni ed alle sedute dei vari organi del Patronato previsti dal presente Statuto.
29.2 Il Direttore Generale:
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Patronato, realizzando i programmi adottati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo e proponendo al Presidente le soluzioni e/o i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari;
b) sovrintende alla organizzazione ed al buon andamento della struttura del Patronato e delle sue attività operative, del cui andamento è responsabile, rispondendone direttamente al Presidente;
c) assicura i mezzi operativi per lo svolgimento degli incarichi dei Vice-Presidenti e dei vari organi del Patronato;
d) coadiuva il lavoro del Consigliere Incaricato alla Tesoreria nella preparazione del bilancio consuntivo e del conto economico preventivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo;
e) provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti del sistema di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e servizi;
f) coadiuva ed assiste il Presidente proponendogli le proprie determinazioni in ordine all’instaurazione ed alla risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente del Patronato;
g) dirige il personale dipendente, proponendone al Presidente il trattamento economico e normativo;
h) coadiuva ed assiste il Presidente proponendogli le proprie determinazioni in ordine all’instaurazione ed alla revoca di eventuali incarichi a consulenti ed esperti non facenti parte del personale dipendente del Patronato.
29.3 Il personale del Patronato dipende – sotto il profilo disciplinare ed ordinatorio - dal Direttore Generale.
29.4 Per il periodo in cui la posizione di Direttore Generale dovesse eventualmente essere vacante, le relative funzioni verranno esercitate dal Presidente o da persona da questi delegata.
Art. 30
Commissione di Designazione
30.1 Il Consiglio Direttivo designa, con votazione a maggioranza semplice, cinque soci del Patronato che costituiscono la Commissione di Designazione; il Presidente del Patronato puo’ fare parte della Commissione di Designazione.
30.2 La Commissione di Designazione, attraverso la più ampia consultazione degli Associati, insindacabilmente compone una lista di candidati alla nuova carica di consigliere del Consiglio Direttivo e di Presidente, da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo in carica.
30.3 Le liste approvate dal Consiglio Direttivo vengono portate in Assemblea Generale degli associati per la votazione.
30.4 La Commissione di Designazione decade automaticamente ad elezioni avvenute.
Art. 31
Comunicazione scritta inerente il Patronato
Sono autorizzati a produrre documenti riguardante il Patronato e le sue attivita’:
31.1 Il Presidente per il suo incarico, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
31.2 Il Direttore Generale per il suo incarico, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Presidente;
31.3 I Consiglieri del Comitato Esecutivo con delega per quanto riguarda la propria delega in collaborazione con il Direttore Generale;
31.4 I presidenti delle Territoriali/Filiali in collaborazione con il Direttore Generale per gli aspetti operativi e con il Presidente Nazionale per gli aspetti politici.
c) CONTROLLO DEL PATRONATO
Art. 32
Collegio dei Revisori dei Conti
32.1 I Revisori dei Conti, nominati dall’Assemblea ai sensi dell’art. 19.6. lett. c), hanno funzioni di controllo amministrativo e finanziario; durano in carica due anni e sono rieleggibili per un secondo biennio.
32.2 Il Collegio dei Revisori è composto da tre associati, di cui due devono essere eletti tra i Soci. Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere un ‘expert contabil’ o un ‘contabil autorizat’ abilitato all’esercizio della professione contabile in Romania ai sensi di legge.
32.3 In particolare i Revisori verificano il modo in cui è amministrato il patrimonio del Patronato, redigono rapporti e li sottopongono all’Assemblea Generale degli associati, adempiono alle attribuzioni stabilite dall’Assemblea Generale degli asociati.
32.4 Essi sono tenuti a partecipare alle Assemblee del Patronato; possono inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo.
32.5 Sono in ogni caso incompatibili le cariche di associato del Consiglio Direttivo e di componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
* * *
Art. 33
Gratuità degli incarichi
33.1 Gli incarichi detenuti nell’ambito del Patronato sono gratuiti; si dà luogo al solo rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico stesso.
Art. 34
Patrimonio e risorse economiche del Patronato
34.1 Il Patrimonio iniziale del Patronato è pari a Lei (come quello dell’associazione) costituito dagli apporti in denaro dei fondatori del Patronato.
34.2 Le risorse finanziarie del Patronato sono costituite dalle quote di iscrizione annuali versate dagli associati effettivi e dagli associati aderenti, dai contributi dei Associati sostenitori, da altri contributi per attività specifiche, dai dividendi di società commerciali eventualmente costituite dal Patronato, da donazioni, sponsorizzazioni o simili, da attività di consulenza e da prestazioni di servizi a favore dei propri Associati o di terzi in conformità con il presente statuto e nei limiti di legge.
Art. 35
Conto economico preventivo
35.1 Il Consiglio Direttivo propone annualmente il budget preventivo per l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale degli associati.
Art. 36
Bilancio consuntivo
36.1 Il Consiglio Direttivo propone annualmente il bilancio consuntivo, sottoposto a certificazione, all’approvazione dell’ Assemblea Generale degli associati.
Art. 37
Modifiche allo Statuto
37.1 Le modifiche da apportarsi al presente Statuto, devono essere deliberate dall’Assemblea Generale degli associati con il voto favorevole di almeno due terzi del numero totale dei voti degli associati intervenuti all’Assemblea stessa.
Art. 38
Scioglimento del Patronato
38.1 Lo scioglimento del Patronato deve essere deliberato dall’Assemblea Generale degli associati con il voto di almeno due terzi del totale dei voti degli associati.
38.2 In caso di scioglimento, sarà nominato dall’Assemblea Generale degli associati un collegio di tre liquidatori.
38.3 Al termine della procedura di liquidazione, qualunque sia stata la causa dello scioglimento, il Patrimonio netto del Patronato dovrà essere devoluto ad altra organizzazione, patronato, unione, federazione, confederazione o altre strutture associative avente finalità analoghe a quelle del Patronato ovvero ai fini di pubblica utilità, rispettando le disposizioni dell’organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
38.4 L’Assemblea Generale degli associati deciderà, nella stessa seduta, la nomina di uno o più liquidatori, la modalità di trasmissione del patrimonio residuo al termine della liquidazione, nonché il soggetto a cui esso dovrà essere trasferito.
Art. 39
Disciplina di rinvio
39.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme contenute nella Legge n. 356/2001 ed il Decreto Legislativo n. 26/2000 con le successive modifiche ed integrazioni.